Passa ai contenuti principali

Magistrati: le ragioni del no

(Angelo Perrone) In relazione allo sciopero indetto dai magistrati italiani contro la riforma Meloni-Nordio, riprendiamo il contributo pregevole di Mitja Gialuz, professore ordinario di diritto processuale penale, pubblicato sulla rivista Sistema penale, fascicolo 9 del 2024, dal titolo “Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante”, esemplare per pacatezza di approccio e chiarezza concettuale.
Ci limitiamo, per brevità, a riprendere in sintesi solo le prime due nozioni sviluppate nel testo.Si confutano scientificamente alcune argomentazioni addotte per giustificare la riforma. Altri sono gli scopi reali: tutti preoccupanti per il funzionamento della giustizia e le sorti dei cittadini. 
Sempre ad illustrazione degli intendimenti perseguiti dalla riforma e delle conseguenze che si prospettano, si vedano anche le affermazioni puntuali contenute nel contributo di Maurizio Romanelli, magistrato, sulla stessa rivista, fascicolo 2 del 2025 con il titolo "La separazione delle carriere tra ragioni apparenti e ragioni reali, i perché di un no”.

"1. I progetti di riforma non prevedono la separazione delle carriere, ma la separazione delle magistrature requirente e giudicante
Al di là delle etichette formali, non di mera separazione delle carriere si tratta, ma di qualcosa di diverso e di più radicale.
In fondo, per separare le carriere mantenendo un unico ordine giudiziario non serve affatto una modifica costituzionale. La Corte costituzionale è stata chiarissima sul punto.
Stando così le cose, si comprende bene come nelle proposte in esame si intenda perseguire una manovra molto più profonda: pur proclamandone l’unitarietà (nel nuovo art. 104, comma 1), l’ordine giudiziario viene diviso in due magistrature, quella requirente e quella giudicante, che saranno “governate” da due CSM differenti. 
Quel che è certo è che, l’unico ordine dimezzato o le due magistrature distinte finirebbero inesorabilmente per essere indebolite rispetto agli altri poteri. In natura, come nelle istituzioni, la divisione di un organismo unitario in due ne determina generalmente il ridimensionamento nei rapporti esterni. E, peraltro, questa limitazione è obiettivo dichiarato, almeno delle proposte che riprendono l’iniziativa dell’Unione delle camere penali italiane.
È bene dunque essere chiari, fin dalla terminologia: nei progetti in discussione alla Camera si persegue non la separazione delle carriere, ma la separazione delle magistrature.
 
2. La separazione delle carriere (e tanto meno delle magistrature) non è necessaria per attuare il modello accusatorio, né è imposta dall’art. 111 Cost.
Secondo la relazione al d.d.l. C. 1917 del Governo, con la proposta di riforma costituzionale si darebbe «attuazione alla separazione delle […] carriere in modo conforme alla struttura più coerente con le regole fondamentali del processo penale». D’altronde, il Ministro della Giustizia ha affermato che «la separazione delle carriere è consustanziale al processo accusatorio» e, nella relazione alle proposte di riforma di iniziativa parlamentare, si sostiene che la separazione delle carriere è «un obiettivo la cui realizzazione non è più prorogabile perché è previsto nella nostra Costituzione ed è quello proclamato dall’articolo 111».
Ebbene, mi pare che queste affermazioni – che riprendono una diffusa vulgata – non siano condivisibili.
Anzitutto, nel nostro modello processuale il pubblico ministero e il giudice sono già distinti in modo chiaro e netto sul piano funzionale. Questa diversificazione non richiede affatto una differenziazione anche sul versante ordinamentale. Sono due piani dissimili, che non devono trovare una necessaria simmetria e coincidenza.
In secondo luogo, bisogna essere molto schietti nell’affermare che la disputa tra accusatorio e inquisitorio risulta oggi quasi di tipo “teologico”, visti l’avvicinamento e l’ibridazione dei sistemi cui si è assistito negli ultimi decenni e l’affermazione a livello europeo – anche grazie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – di un “modello contraddittorio”.
È chiaro a tutti gli studiosi del processo penale – e soprattutto ai comparatisti – che non esiste un modello accusatorio in vitro verso il quale tendere. Per questo, suona un po’ ambiguo il continuo richiamo – anche da parte di una certa dottrina processuale penale – al modello accusatorio. Occorre essere più precisi. Conviene dire chiaramente che si guarda al modello americano.
Ma bisogna stare attenti al fascino delle semplificazioni e dire chiaramente come stanno le cose.
Da un lato, il dover essere del modello accusatorio americano ruota intorno al trial by jury e, quindi, all’istituto della giuria quale potente fattore di bilanciamento contro gli arbitrii del governo. Si dovrebbe, più che separare le carriere, introdurre l’istituto della giuria che decide a verdetto immotivato e ripensare integralmente il sistema delle impugnazioni. Ciò che richiederebbe la modifica dell’art. 111, comma 6 e comma 7, Cost. 
A me, francamente, non pare una prospettiva auspicabile, soprattutto in un contesto in cui soffiano forti i venti populisti. Preferisco di gran lunga un giudice togato che decide motivando e un controllo della sua decisione, con vaglio finale del giudice di legittimità.
Dall’altro lato, occorrerebbe chiarire che la realtà concreta di quel sistema – come ha riconosciuto la Corte suprema americana – è fatta di giustizia negoziata e non di processi, con il 97% dei casi federali e il 94% di quelli statali definiti attraverso l’ammissione di responsabilità dell’imputato.
Un sistema nel quale si assiste a quella che è stata recentemente definita «administratisation of criminal convictions», perché fondata sull’attribuzione di un ruolo preminente nella definizione della pena a organi amministrativi (quali la polizia e il prosecutor) e il ridimensionamento dei diritti dell’imputato. Altro che qualità della giurisdizione.
Infine, l’art. 111, comma 2, Cost., laddove parla di giudice terzo oltre che imparziale non postula necessariamente una differenza ordinamentale. È ben vero che questa disposizione ha avuto anche questa lettura; ma, secondo un’interpretazione consolidata nella giurisprudenza costituzionale, la formulazione dell’art. 111, comma 2, Cost. non avrebbe innovato sostanzialmente rispetto a quanto desumibile in precedenza dagli artt.  24 e 3 Cost. Avrebbe invece esplicitato un valore fondamentale che la Corte aveva desunto dal «principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice.
L’endiadi indicherebbe la neutralità processuale del giudice rispetto alla regiudicanda: è necessario insomma «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi»; in altre pronunce, si è sottolineata l’importanza di escludere che il giudice «possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda.
Come si vede, la piena attuazione del valore dell’imparzialità e della terzietà sancito dall’art. 111, comma 2, Cost. è compito del legislatore processuale. È ovviamente essenziale per perseguire tale valore la distinzione funzionale nel contesto processuale, mentre non c’entra lo status ordinamentale."

Commenti

Post popolari in questo blog

"Move to Heaven", il potere delle cose che restano

(Introduzione a Daniela Barone). Lasciare andare le persone amate è uno dei passi più complessi dell'esistenza, un percorso in cui gli oggetti materiali cessano di essere semplici cose per trasformarsi in custodi di memorie, segreti ed emozioni taciute.  Qui, l'esperienza dolorosa dello sgombero della casa genitoriale diventa la chiave di lettura per esplorare Move to Heaven, celebre serie televisiva coreana targata Netflix. Il racconto ci invita a superare il tabù occidentale della morte, mostrandoci come il ricordo e la cura verso chi non c'è più possano diventare uno straordinario strumento di rinascita per chi resta. (Daniela Barone). Il doloroso addio Una persona amata ci lascia, le sue cose rimangono. Arriva per tutti il momento doloroso di svuotare la casa dei propri cari; c’è chi preferisce svolgere autonomamente l’incombenza e chi preferisce condividerla con qualcuno.  Io dovetti farlo da sola per entrambi i miei genitori, morti a distanza di sette mesi l’una dall’...

La rotta del mare: viaggio interiore oltre il passato

(Introduzione a Maria Cristina Capitoni. Una potente allegoria sulla consapevolezza e sul libero arbitrio interiore. Come muoversi tra il rischio di rimanere imprigionati nella nostalgia e l'atto coraggioso di correggere lo sguardo? Un componimento che invita al silenzio e all'attesa attiva, ricordandoci che per tornare a navigare verso il futuro occorre smettere di guardare indietro. (Maria Cristina Capitoni) Abbagli e richiami improvvisi disturbano il flusso leggero un filo sottile conduce al sentiero  correggi lo sguardo  che guarda all’indietro  immagini e voci passate son solo riflessi e il fiato non basta per tutti  conviene aspettare  finché non riaffiora la rotta del mare.

Il mio mondo in una tazzina di caffè: ricordi di una donna

(Introduzione a Daniela Barone). Ci sono gesti quotidiani che scandiscono la nostra esistenza. Il profumo di una moka che sale, il rumore del macinino di legno, la schiuma calda di un espresso al bar: per la protagonista di questo racconto, il caffè non è soltanto una bevanda, ma una mappa emotiva. Attraverso il suo aroma, l'autrice ci riaccompagna nei ricordi della prima infanzia, tra le ombre delle relazioni passate e le prime scintille di una sofferta emancipazione, fino alla conquistata serenità della maturità.  (Daniela Barone). Il profumo dei primi anni e il rituale della moka Il primo caffè che assaggiai fu quello di Carlotta, la mia anziana vicina di casa. Io avevo solo quattro anni ma accettavo con piacere di mettere i grani lucenti e profumati nel macinino di legno che faceva un rumore simpatico.  Data la mia tenera età mi era concesso di berne solo un cucchiaino ma devo ammettere che non ne ero entusiasta. Imparai ad apprezzarlo da ragazzina, al ritorno dal liceo; a...

"Il raggio verde": la definizione di sé nel film di Rohmer

(Introduzione a Marina Zinzani). In una società che spesso ci impone ritmi frenetici, socialità forzata ed etichette immediate, cosa significa rimanere fedeli alla propria sensibilità? L’autrice ci guida nel cuore di uno dei capolavori più intimi di Éric Rohmer: Il raggio verde. Attraverso lo sguardo malinconico e incompreso della protagonista Delphine, il testo esplora il peso delle definizioni altrui e la ricerca ostinata di un luogo dell'anima.  (Marina Zinzani) Il cinema di Rohmer tra verbosità e autenticità Il film “Il raggio verde” (disponibile su RaiPlay, Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia nel 1986) riporta immediatamente ai temi del suo regista, Eric Rohmer: il mondo dei giovani, i loro problemi e le contraddizioni. Con il passare degli anni, la realtà vista dagli occhi di Rohmer può sembrare rappresentata in modo troppo verboso, o con storie semplici e senza temi forti, rispetto ai film di oggi.  La solitudine nella Parigi estiva “Il raggio vede” è forse il...

Un eroe silenzioso: recensione di “Piccole cose come queste”

(Introduzione a Marina Zinzani). Cosa spinge un uomo comune a trasformarsi in un eroe? Non servono gesti eclatanti: a volte la grandezza risiede nell'incapacità di voltarsi dall'altra parte di fronte all'ingiustizia. Nella recensione, il film “Piccole cose come queste” (disponibile su RaiPlay) diventa una profonda riflessione sul coraggio individuale, la coscienza morale e le cicatrici storiche lasciate dalle Case Magdalene in Irlanda. (Marina Zinzani) Chi è davvero un eroe? Cos’è un eroe? E’ una persona che mette a rischio la sua persona e quella dei suoi cari, il suo inserimento sociale, il suo lavoro, in nome di qualcosa di elevato: un ideale, il senso di giustizia, ciò che è giusto fare. Nel film “Piccole cose come questa”, disponibile su RaiPlay, l’eroe è un carbonaio, padre di cinque figlie, che porta il carbone nelle case.  Anche nel convento della sua città. Siamo negli anni ‘80, in Irlanda, e lui, per caso, si imbatte in alcune cose che lo turbano all’interno della...