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Sicurezza e propaganda

L’incapacità di andare oltre la repressione (inadeguata)


(Angelo Perrone) La sicurezza ha due fronti, la repressione del crimine e la prevenzione. Non sono contrapposti. Nell’eterno dibattito su cause ed effetti, la priorità, per logica, dovrebbe essere occuparsi delle cause. Così si prevengono le conseguenze. Vale per la criminalità, la devianza sociale, la sicurezza pubblica.
Quanto agli effetti, è opportuno individuare il cuore delle questioni e mostrarsi capaci ed efficaci. L’opinione pubblica deve rispettare le leggi, ma prima capirne i contenuti. Il messaggio deve essere chiaro e sensato.
Di fronte alle riforme, come quella (ennesima) sulla sicurezza, la domanda è sempre la stessa. Sono una risposta adeguata? In questo caso: quanto accrescono la tranquillità sociale, quanto migliorano la convivenza? Sono interrogativi che vengono in mente, leggendo il testo del disegno di legge del governo, denominato “ddl Sicurezza” con una certa iperbole, appena approvato alla Camera e rimesso al Senato per la definitiva lettura.
Il governo ha molto pubblicizzato la sua iniziativa. Non è la prima volta che interventi di settore, limitati, hanno un titolo di tale ampiezza (e genericità) da identificarsi con l’intero problema. Un intento ambizioso, temerario. Sicché, stante l’inevitabile vaghezza, serve entrare nei dettagli, vedere i contenuti, per capire in che direzione si vada.
Il termine “sicurezza” è uno dei più inflazionati, sbandierato per giustificare iniziative di ogni tipo, e finisce per essere indifferente rispetto alle misure. 
Il disegno di legge sulla “sicurezza” introduce un numero eccezionale di nuovi reati o inasprimenti di pena. Su 38 articoli, la maggioranza contiene: aumento dei reati, innalzamento di pene, restrizioni dell’ambito delle fattispecie pregresse. Carlo Nordio, il ministro della Giustizia, si è smentito: aveva più volte assicurato la contrarietà all’introduzione di nuove fattispecie di reato.
Il testo di legge è un ginepraio di articoli che purtroppo spetta agli studiosi e ai giudici decifrare e coordinare con la normativa vigente, incontrando difficoltà. L’iniziativa suscita perplessità per la materia affrontata e per il modo di intervenire. 
Riguarda condotte già disciplinate dalla legge penale, oppure casi, che hanno suscitato un certo clamore, ma che presentano una limitata rilevanza per gravità e pericolosità sociale.
Emerge una discutibile rappresentazione della realtà. L’atteggiamento è stato definito “panpenalismo”, a indicare un populismo declinato in chiave di estensione a dismisura – e sproporzionata perciò inefficace – della risposta penale. 
Beninteso a senso unico. C’è attenzione alle promesse elettorali, sensibilità esasperata verso umori viscerali nell’opinione pubblica, lettura acritica di episodi di cronaca, amplificazione di turbative minime.
Invece sono trascurati fenomeni gravi che inquinano la vita pubblica, per la quale vale il criterio opposto (limitazione delle intercettazioni, abrogazione dell’abuso di ufficio, ecc.).
Veniamo ai passaggi principali.
Uno dei punti più pubblicizzati è l’art. 10 che prevede il nuovo reato di «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui», con una pena molto alta. Verrebbe da pensare che fin qui non si sia fatto nulla. Non è così. Il fatto, l’occupazione di una casa, è già sanzionato, sotto svariati profili, da tre articoli del codice penale (633, 633-bis e 634) e, oltre tutto, sulla materia era intervenuto il governo Meloni, nel 2022, con il cosiddetto “decreto Rave” (introduzione dell’articolo 633-bis: reclusione sino a 6 anni chiunque «organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui»).
L’aggiunta della nuova fattispecie a quelle precedenti (con inevitabile confusione interpretativa) e la tempistica rimandano piuttosto alla polemica suscitata dalle parole dell’eurodeputata Ilaria Salis circa la legittimità delle occupazioni delle case: sembrano solo una risposta propagandistica del governo, a prescindere dalla necessità dell’intervento legislativo.
Un altro punto molto sottolineato della riforma è quello che, all’art. 14, regola il reato di blocco stradale. È una norma sull’onda mediatica delle manifestazioni ambientaliste di “Ultima generazione”, censurabili e fastidiose, ma contrastabili, e infatti gestite, con gli strumenti in vigore.  Il fatto era già stato trasformato da illecito amministrativo a reato, con un altro lungimirante “decreto sicurezza”, voluto da Matteo Salvini, nel governo gialloverde di Giuseppe Conte. 
L’entità della nuova pena (reclusione di appena un mese rispetto alla multa, salvo aumenti per aggravanti) è simbolica, priva di conseguenze pratiche. Una sanzione tanto lieve è destinata a non essere mai eseguita, rientrando in “benefici” e soluzioni alternative. 
Non sono sfuggiti al governo fatti deplorevoli, ma circoscritti, come i borseggi commessi da donne nomadi, spesso incinte, ai danni di passeggeri delle metropolitane. Ecco pronta un’apposita aggravante concepita addirittura come “comune”, cioè applicabile a qualunque fattispecie contro il patrimonio (l’aver commesso il fatto “dentro a una stazione ferroviaria o della metropolitana, o nelle loro vicinanze, oppure dentro ai vagoni di un treno o della metropolitana”). 
Tuttavia, per il reato più frequente in quelle circostanze – il furto – tale aggravante (fatto commesso nelle stazioni) è già prevista; per il resto – a parte l’odiosità - rimane da chiedersi quale coefficiente di maggior gravità e pericolosità sia insito nella circostanza, che non possa essere valorizzata con la normale graduazione della pena tra minimo e massimo.
Il diluvio delle disposizioni, almeno fino al prossimo “decreto sicurezza”, continua. L’elenco delle situazioni molto pericolose è inarrestabile, quanto frammentario e minuto, ai limiti dell’irrilevanza. La norma anti-ong, che inasprisce le sanzioni per i comandanti delle navi che compiono “atti di resistenza o ostilità” verso le imbarcazioni militari. Quella che aumenta le pene per reati “contro pubblici ufficiali”.
Quell’altra che le aumenta per chi sfrutta minorenni per chiedere l’elemosina (l’accattonaggio). L’altra che prende di mira le truffe agli anziani, la lavorazione della cannabis, anche l’inosservanza dell’alt della polizia stradale, financo la vendita di schede Sim a soggetti non identificati (gli immigrati irregolari).
L’impostazione del decreto è analoga a quella adottata dal governo Meloni e dal suo Ministro della Giustizia Nordio sin dal suo esordio: in due anni dall’insediamento la risposta ai problemi di qualsivoglia consistenza è consistita nell’introduzione di nuovi reati, finora una quindicina.
Ipotesi costruite sull’onda emotiva di episodi di cronaca, senza un filtro di oggettiva gravità, e senza una prospettiva di fattibilità ed efficacia.
È il “tipo giuridico mediatico”, la regola giuridica generale costruita sul perimetro esterno della pericolosità sociale.
La dinamica è esemplare. L’evento specifico è osteggiato politicamente, quindi è estrapolato dalla sua singolarità e posto a fondamento del vivere di tutti, alimentando un processo distorsivo dell’ordinamento penale, purtroppo non nuovo.
Il caso individuale, senza un vaglio, non può assurgere a soluzione di un problema generale. Il disordine penale dilaga, mina la ragionevolezza della legge, ribalta la funzione della normativa: alimenta proprio l’insicurezza sociale che si voleva contrastare.

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