venerdì 18 aprile 2025

Leggi di ferro, le risposte errate della politica

(Altre riflessioni in Critica liberale, 22.4.25, La repressione pericolosa ed inefficace)

(Angelo Perrone) I segnali sono chiari, e affatto tranquillizzanti per la collettività.
La strada tracciata dal governo Meloni-Nordio, in tema di sicurezza, è quella di un diritto penale con un forte connotato propagandistico, e parimente inefficace in concreto, con il ricorso a regole esorbitanti, irrilevanti o irragionevoli.
Uno strumento deleterio, perché, per inettitudine, fallisce i propositi e nega le utilità che necessitano al corpo sociale.
L’esempio del decreto Sicurezza appena varato è illuminante. La premessa da cui muove l’azione del governo prescinde da un esame della disciplina vigente e di riflesso da una radiografia affidabile dei problemi.
Lo stato attuale del diritto penale potrebbe definirsi addirittura «patologico» per l’affastellamento negli anni di interventi sconnessi e frammentari.
I tratti della nuova riforma sono eloquenti: numero eccessivo di reati, configurazione approssimativa delle figure criminose, incremento del sistema sanzionatorio. Orientamenti spendibili a fini propagandistici, ma privi di ragionevolezza ed efficacia concreta.
Quattordici nuove fattispecie incriminatrici, inasprimento delle pene di altri nove reati e introduzione di aggravanti prive di fondamento razionale: un apparato di un rigore ingiustificato e privo di effetti pratici, viziato alla radice.
Come osservato nel documento dall’associazione nazionale magistrati, esso «non si concilia facilmente con i principi costituzionali di offensività, tassatività, ragionevolezza e proporzionalità». Sarebbe questa, la conformità al dettato costituzionale, la soglia minima di avvedutezza legislativa di ogni riforma penale.
Così abbiamo sanzioni sproporzionate per comportamenti frutto di marginalità sociale e di scarsa pericolosità, sino al paradosso di un’occupazione abusiva di immobili punita con la stessa pena prevista per l’omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Si estende la punibilità della resistenza alle modalità solo passive e non violente nelle carceri e nei Cpr, paragonandole a condotte ben più gravi compiute con violenza o armi. Si lambisce così il limite della repressione di manifestazioni di mero dissenso, si trasforma la norma in strumento di controllo e monito sociale.
Non parliamo delle carceri, fatiscenti, e inadeguate quanto alle finalità di rieducazione e reinserimento sociale. Il decreto non esita ad introdurre nuove cause di esclusione delle misure alternative e dei benefici penitenziari e persino ad incrementare le ipotesi di carcerazione delle donne incinte.
Ed omette invece di predisporre misure per fronteggiare la situazione incandescente, strumenti normativi a disposizione della magistratura di sorveglianza, e dotazioni materiali per le strutture alternative alla detenzione. 
Non ci solo limiti davvero all’uso deviante dello strumento penale, quando si trascurano i riferimenti costituzionali e gli apporti delle scienze umane, e magari semplicemente i criteri di ragionevolezza: la prospettiva è la strumentalizzazione della norma penale. 
C’è la continua falsificazione della domanda sociale di sicurezza, alla quale è attribuita erroneamente la richiesta di aumento crescente delle incriminazioni. Invece la protezione dei cittadini è correlata all’efficacia in concreto della norma penale rispetto agli obiettivi strategici, e richiede pertanto di concentrarsi sulle condotte davvero dannose o pericolose. 
La pena “giusta” è quella rapida, proporzionata, tendente al recupero individuale, la più efficace per la prevenzione e repressione. 
Appare davvero labile oggi, osservando l’operato di questo ceto politico, l’esigenza di razionalità, che metta un freno agli interventi settoriali, contingenti e strumentali, ritrovando una prospettiva di senso.
E persino sembra un miraggio l’ambizione di ricomporre i fili della trama lacerata da spregiudicatezza e incompetenza, con una visione ordinata ed efficace dei problemi, ritrovando le radici del diritto penale di ispirazione liberale.

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