mercoledì 21 ottobre 2020

Confusione di poteri

Se Donald Trump non accettasse la sconfitta? Il ruolo dei giudici e la questione della neutralità della giustizia. Anche in Italia

(Angelo Perrone) La procedura di nomina del giudice che dovrà sostituire, alla Corte suprema degli Stati Uniti, Ruth Bader Ginsburg, scomparsa a 87 anni dopo una lunga e brillante carriera, ha aperto nei giorni scorsi uno scontro radicale tra repubblicani e democratici.
I primi favorevoli ad una successione immediata, prima della data (il 3 novembre) delle elezioni presidenziali, in modo che sia Donald Trump a scegliere e che si faccia in tempo a completare la procedura davanti al Senato, i democratici propensi a rinviare, per la ragione opposta, giacché confidano nella vittoria dello sfidante Joseph Biden e si augurano che sia lui ad occuparsene. Donald Trump ha giocato d’anticipo, affrettandosi a decidere.
La contrapposizione mescola grandi principi e calcolo politico su tanti aspetti della vita politica americana: la composizione della Corte può risultare decisiva.
L’equilibrio interno (cinque a tre) è già orientato a favore dei conservatori (e Trump finora ne ha nominati due, ovviamente di tendenza conservatrice), sarebbe ancor più sbilanciato nel caso in cui fosse l’attuale presidente a portare a termine la nomina del sostituto della Ginsburg (6 a 3).
La Corte suprema (come in Italia) ha il ruolo di giudice della costituzionalità delle leggi, e si pronuncia su questioni come pena di morte, controversie elettorali, diritti individuali, razzismo, costituzionalità delle singole norme. Ha un ruolo decisivo.
Per quanto le norme incostituzionali possano essere disapplicate dai singoli giudici territoriali (da noi non può accadere, prima occorre il vaglio della Corte Costituzionale, investita della questione), la Corte americana ha invece il potere di abrogarle del tutto: dunque è arbitro finale e decisivo delle controversie.
L’America dilaniata da contestazioni profonde (razzismo, diseguaglianze sociali ed economiche, lesione dei diritti di libertà a seguito delle prepotenze della polizia) affronta la situazione sanitaria del Covid resa drammatica dalla maldestra gestione di Trump. Proprio la sottovalutazione dei problemi, le risibili affermazioni sull’inutilità delle mascherine, o sull’uso di disinfettanti mostrano i loro effetti persino paradossali. Il virus ha colpito lo scettico Trump e la sua Melania, sta coinvolgendo i senatori repubblicani mettendo a rischio la maggioranza che dovrebbe sostenerlo nelle sue battaglie sulla nomina del nuovo giudice.
La Corte potrebbe essere chiamata a svolgere un ruolo decisivo nell’imminente tornata elettorale, che si preannuncia rischiosa per il funzionamento della democrazia. Cosa accadrebbe se Donald Trump, sconfitto, contestasse la regolarità delle elezioni, dando seguito alla minaccia già formulata di “non poter garantire una pacifica transizione dei poteri”?
Sarebbe uno scenario difficile, quasi da guerra civile, con esiti imprevedibili. Se ci fossero manifestazioni violente, magari fomentate dalle sue stesse parole di fuoco, Trump potrebbe ordinare l’intervento dell’esercito. E i militari agirebbero contro la gente?
La Corte suprema dovrebbe sciogliere la matassa ingarbugliata di tante questioni costituzionali. Comunque, l’indirizzo del supremo organo di giustizia sarebbe determinante. L’edificio neoclassico accanto al Campidoglio, che ospita a Washington la Corte suprema, sarebbe la sede incandescente nella quale la più importante democrazia mondiale giocherebbe il suo destino.
Si discute dell’orientamento del prossimo giudice: la candidata prescelta da Trump, Amy Coney Barrett, 48 anni, di solida formazione, è cattolica e iperconservatrice, contraria all’aborto e ai diritti degli omosessuali, seguace della “dottrina originalista” di altro giudice, Antonin Scalia, di cui fu assistente (la Costituzione va interpretata senza adeguamenti allo spirito del tempo).
Una filosofia del diritto coltivata dalla Barrett nella collaborazione con The people of praise, un gruppo pro-life impegnato a limitare il più possibile l’interruzione della gravidanza e a difendere la famiglia tradizionale.
Tutto un altro orientamento rispetto a quello di Ruth Ginsburg. Nominata da Bill Clinton nel 1993, giurista competente, era conosciuta per le sue posizioni a difesa dell’uguaglianza razziale, e sul diritto di famiglia (sì all’aborto e ai matrimoni gay): è stata una figura iconica della sinistra liberale.
Anche lei, non diversamente dalla Barrett, esposta politicamente: come avvocato aveva lavorato con l’American Civil Liberties Union contro le discriminazioni di genere, a difesa delle donne e delle minoranze, sostenendo il diritto all’aborto depenalizzato.
Persino in punto di morte ha formulato un auspicio “politico” (“il desiderio maggiore è che io non venga sostituita fino a quando non sarà insediato un nuovo presidente”), augurandosi con questa frase la sconfitta di Trump e la nomina di un progressista al suo posto. Non poteva immaginare che, a darle una mano, avrebbe potuto esserci persino il Covid, rallentando la marcia spedita del presidente.
Nella discussione apertasi in America, è rimasta nascosta la questione che, dal punto di vista europeo, ed italiano, appare più eclatante, il fatto cioè che la nomina di un giudice sia così fortemente politicizzata, tanto da innescare una contesa tra sostenitori dell’uno o dell’altro orientamento.
Un evento consueto nella tradizione americana. La nomina dei giudici della Corte suprema si accompagna sempre a discussioni sul loro convincimento politico. E l’intero sistema giudiziario – caratterizzato dall’eleggibilità dei magistrati – trova fondamento nell’associazione tra politica e giustizia.
La “partigianeria”, cioè l’essere schierato sulle principali questioni, è un requisito importante per essere scelti e tutti considerano normale che nella vita precedente, extra professionale, ciascuno abbia assunto posizioni decise in un senso o l’altro, esponendosi appunto “politicamente”. In conclusione non desta scandalo che il giudice della Corte suprema sia nominato perché repubblicano o democratico.
E’ singolare che il dibattito seguito alla morte della Ginsburg verta su chi debba nominare il successore, non sul diritto di scegliere un giudice politicamente gradito. 
I sistemi di reclutamento dei giudici sono differenti in America e Europa, in particolare Italia, come del resto gli stessi ordinamenti giuridici. Nei paesi anglosassoni la common law dà rilievo al valore vincolante dei precedenti per dare stabilità e certezza ai rapporti giuridici. Nel continente invece la civil law, risalente al diritto romano, implica il ricorso alla codificazione gerarchica delle norme. In questa diversità radicale, il dato comune è invece la convinzione, di qua e di là dell’Atlantico, che il sistema prescelto abbia solide radici nella coscienza civile, sia largamente condiviso dalle rispettive comunità e in una parola sia più idoneo ad affrontare le sfide.
L’Europa organizza formazione e reclutamento dei giudici sul principio di neutralità, garanzia dell’autonomia intellettuale del magistrato e dell’imparzialità nell’esercizio delle funzioni. Una questione di sostanza ma anche di forma, che riguarda l’immagine sociale del giudice. Si è obiettivi nel giudizio, ma si impara anche ad esserlo, assumendo uno stile coerente tanto nel pubblico che nel privato.
Chi applica la legge è tenuto al riserbo riguardo ai suoi personali convincimenti, deve evitare di esprimersi fuori dalle sedi istituzioni e dai contributi scientifici. Anzi meglio metterli da parte, quasi non averne, per poter valutare le ragioni degli uni e degli altri. Il rischio è che si faccia guidare dal pregiudizio. Sono sconvenienti e sanzionabili le appartenenze a ogni consorteria, come insegna da ultimo il “caso Palamara”.
Differenze così pronunciate rispecchiano sensibilità diverse quanto al rapporto tra prassi e teoria: il ruolo dell’esperienza concreta prevale su ogni altra cosa nella valutazione del soggetto e del suo operato, quale che sia l’impostazione del suo pensiero. Non accade solo nel mondo della giustizia, ma più in generale nei campi dell’insegnamento e del lavoro.
In America si attribuisce maggiore importanza a quello che il soggetto farà in concreto. Il giudice potrà anche avere esplicite opinioni sull’aborto o sui matrimoni gay, l’importante sarà che affronti le questioni dimostrando equilibrio e saggezza. Male che vada, la prossima volta non verrà rieletto, o nel caso della Corte suprema si nominerà, al prossimo giro, un altro di diverso orientamento.
In Europa, è alla codificazione puntuale delle norme che si attribuisce il fine di selezionare la migliore classe dirigente possibile. Ci si riesce davvero? Si cerca di prevenire piuttosto che intervenire dopo, magari quando è troppo tardi. Forse si è più scettici sul valore formativo (e autocorrettivo) dell’esperienza pratica, per le troppe smentite che la storia ha regalato.
Però dobbiamo convenire che né quello né questo sistema hanno messo i rispettivi paesi al riparo da errori o abusi: dietro le quinte rimane il pericolo di storture e devianze. 
La partigianeria è troppo lontana dal concetto di giustizia: sembra inconcepibile che l’interpretazione della legge possa essere contigua alla ricerca del consenso, su cui si basa la politica. E non è sufficiente il solo principio della trasparenza che pure, con modalità opposte, è alla base dei sistemi americani e europei. Serve ripensare il tema della credibilità del giudice, che rimanda alla competenza professionale, e all’insieme delle qualità umane mai come ora indispensabili.

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