giovedì 24 ottobre 2019

La Consulta sull'ergastolo ostativo: Alice nel paese delle meraviglie?

Permessi a mafiosi e terroristi: polemiche dopo la sentenza della Corte costituzionale. La decisione “caso per caso”, non è poco rigorosa, se ancorata a precise condizioni. Però segna il fallimento della politica dei facili “automatismi” nell’applicazione della legge, inadatti a regolare realtà multiformi

Criminali in uscita?

(ap*) Una decisione faticosa, certamente contrastata, probabilmente inevitabile dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo era intervenuta, pochi giorni fa, sullo stesso tema. Con una stretta maggioranza pare, anche la Corte costituzionale italiana si è pronunciata sulla questione dell’ergastolo ostativo, cioè di quel “fine pena mai” per mafiosi e terroristi che, in mancanza di una collaborazione con lo Stato, non possono essere ammessi a misure premio, come qualche ora o giorno fuori dal carcere. Ora, anche senza il requisito della collaborazione, sarà possibile.
Verosimilmente ha pesato il principio per cui le pene non possono consistere in “trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27 Cost), in armonia del resto con quello transnazionale secondo cui sono vietati “trattamenti inumani o degradanti” (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
L’elenco dei potenziali destinatari di questa decisione fa paura. E’ una evidenza chiarissima, e di questo argomento si fanno forza quanti denunciano lo scandalo di un pronunciamento troppo lassista, o semplicemente criticano alla radice fondatezza, od opportunità, della sentenza. “Stravagante” (Luca Zingaretti del PD); “grida vendetta” (Matteo Salvini della Lega, con la consueta chiarezza). Si ricordano le esigenze di politica criminale, si sottolinea la preoccupazione che venga minata la lotta alla mafia e al terrorismo, si paventa il timore di favorire la recrudescenza dei vincoli associativi, infine ci si appella al rispetto per la memoria e il sacrificio delle tante vittime.
In effetti, la lista degli interessati comprende i principali boss di mafia, camorra e n’drangheta, da Leoluca Bagarella a Giovanni Riina, dai fratelli stragisti Graviano ai casalesi Schiavone e Zagaria, ai capi delle ‘ndrine di Gioia Tauro e via discorrendo, sino ai brigatisti rossi Nadia Desdemona Lioce e Roberto Morandi. Responsabili di stragi, guerre di mafia, omicidi efferati, crimini di ogni tipo. In concreto, per dare dei numeri, 1.106 ergastolani ostativi (gran parte dei quali, 1003, in carcere da oltre 20 anni) e potenzialmente altri, che pur condannati a pene temporanee sono nelle stesse condizioni perché, rientranti in categorie di soggetti ai quali diverse leggi successive al 1992 (assassinio di Giovanni Falcone) hanno esteso quel divieto. Certamente non un piccolo numero, e comunque personalità di eccezionale rilievo criminale.

Gli effetti della decisione per mafiosi e terroristi

Non è bastata la lettura della decisione nella sua interezza (si conosce solo il dispositivo, non la motivazione) per chiarire i termini della questione. La decisione riguarda solo i cosiddetti “permessi-premio”, cioè la possibilità di uscire dal carcere qualche ora o giorno, non altre misure penitenziarie. Se ora sarà possibile una valutazione caso per caso, e quindi sarà autorizzato qualche permesso, in ogni caso la concessione dovrà essere preceduta dall’accertamento di stringenti condizioni riguardanti il grado di risocializzazione del condannato: la prova della partecipazione al percorso rieducativo, l’esclusione della partecipazione all’associazione criminosa, l’assenza del pericolo di ripristinare quei vincoli.
Un bilanciamento degli interessi, si direbbe, tra esigenze della collettività tutta e quelle degli individui, anche se criminali sanguinari. Difficile allora, stante quella griglia stringente, anche se in astratto non impossibile, che sia effettivamente autorizzato ciò che era vietato per legge. Anche se tutto ciò – per trovare conferma nei fatti - dovrà richiedere un grosso impegno a favore delle strutture penitenziarie e giudiziarie che si occupano della esecuzione della pena: dalle carceri, agli educatori e psicologi, ai magistrati di sorveglianza.
Piuttosto, questa vicenda non può esaurirsi né nella denuncia del presunto scandalo legato ad una decisione preoccupante, né nell’assicurazione circa il contenimento degli effetti devastanti che potrebbe avere in concreto, e neppure nella mera segnalazione di ciò che in ogni caso occorre fare oggi perché il sistema funzioni in modo corretto e senza deviazioni.

La politica dei facili automatismi non funziona

Non può mancare una riflessione più generale sul metodo troppo spesso prescelto dal parlamento per affrontare la criminalità e regolare i passi dei diversi operatori che hanno il compito di applicare la legge, dai magistrati agli operatori penitenziari tutti.
Si preferiscono di gran lunga gli “automatismi”, che significano in sostanza presunzioni (cioè valutazioni anticipate) tali da limitare ogni discrezionalità e quindi da prefigurare il giudizio specifico sul fatto. Presunzioni di ogni tipo: di pericolosità sociale, di gravità dei fatti, di valutazione delle azioni e del grado di responsabilità dei soggetti. Così si escludono certi benefici per determinate categorie di condannati, si stabiliscono regole (troppo) tassative per il calcolo delle pene, infine si preferisce innalzare regolarmente i minimi di pena anche al di là della ragionevolezza. Ma il motivo reale è che troppo spesso paiono inadeguate le pene - lievi - irrogate dai giudici, o non condivisibili le decisioni, e ci si vuol garantire che ciò non accada.
Eppure la natura di questi automatismi e il loro stesso destino come possibile strategia giudiziaria sono assai chiari: si tratta di meccanismi necessariamente grossolani, perché dettati per tutta la platea dei destinatari, senza considerare i casi singoli; possono essere adatti oppure no e in questo caso non c’è possibilità di correggerli. Sarebbe saggio limitarne molto l’uso. La realtà concreta sfugge, come un’anguilla, dalle reti troppo fitte che vogliono inquadrarla. C’è una conseguenza contraddittoria di questa strategia, quella di non sapersi adeguare realmente al caso singolo. E quindi di operare scelte controproducenti nella determinazione del trattamento, nella prevenzione, e nella difesa della collettività, beni a cuore di tutti.
Alla base di tutto questo, c’è spesso una sfiducia nell’azione dei magistrati, nella loro capacità di giudizio equilibrato, e purtroppo questa riserva ha anche il suo fondamento. Non ci sono soltanto limiti che la legge stessa impone ai giudici, come spesso costoro denunciano a ragione. Certe decisioni (come le scarcerazioni “troppo facili”, le condanne “eccessivamente lievi”, alcune sentenze “radicalmente riformate”) lasciano davvero perplessi e non sono giustificate da motivi plausibili.
Gli automatismi sono un alibi per il parlamento e per gli stessi operatori della giustizia: si ricorre alle presunzioni nel timore che vengano adottate decisioni poco rigorose, ma queste – quando accadono - sono il frutto di una deresponsabilizzazione vistosa. Sia di politici che di giudici.
Meglio un divieto fissato per legge, che scarica la coscienza dei politici nel prendersi cura della formazione degli operatori giudiziari e nel provvedere a renderne adeguati strutture e mezzi. Meglio qualcuno che dica cosa fare, piuttosto che il gravoso compito di discernere, soppesare, senza cedere ai venti della demagogia. Né quella ottusamente repressiva (che prescinde dalle effettive responsabilità degli individui). Né quella, di segno opposto ed ugualmente nociva, del “lassismo buonista”, anch’essa a prescindere da ragionevoli motivi.

* Leggi La Voce di New York:

La Consulta sull’ergastolo ostativo, una scelta che esige il miglioramento del sistema

Qualche riflessioni per capire la sentenza della Corte Costituzionale e la polemica che ne è seguita

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