giovedì 27 febbraio 2025

Magistrati: le ragioni del no

(Angelo Perrone) In relazione allo sciopero indetto dai magistrati italiani contro la riforma Meloni-Nordio, riprendiamo il contributo pregevole di Mitja Gialuz, professore ordinario di diritto processuale penale, pubblicato sulla rivista Sistema penale, fascicolo 9 del 2024, dal titolo “Otto proposizioni critiche sulle proposte di separazione delle magistrature requirente e giudicante”, esemplare per pacatezza di approccio e chiarezza concettuale.
Ci limitiamo, per brevità, a riprendere in sintesi solo le prime due nozioni sviluppate nel testo.Si confutano scientificamente alcune argomentazioni addotte per giustificare la riforma. Altri sono gli scopi reali: tutti preoccupanti per il funzionamento della giustizia e le sorti dei cittadini. 
Sempre ad illustrazione degli intendimenti perseguiti dalla riforma e delle conseguenze che si prospettano, si vedano anche le affermazioni puntuali contenute nel contributo di Maurizio Romanelli, magistrato, sulla stessa rivista, fascicolo 2 del 2025 con il titolo "La separazione delle carriere tra ragioni apparenti e ragioni reali, i perché di un no”.

"1. I progetti di riforma non prevedono la separazione delle carriere, ma la separazione delle magistrature requirente e giudicante
Al di là delle etichette formali, non di mera separazione delle carriere si tratta, ma di qualcosa di diverso e di più radicale.
In fondo, per separare le carriere mantenendo un unico ordine giudiziario non serve affatto una modifica costituzionale. La Corte costituzionale è stata chiarissima sul punto.
Stando così le cose, si comprende bene come nelle proposte in esame si intenda perseguire una manovra molto più profonda: pur proclamandone l’unitarietà (nel nuovo art. 104, comma 1), l’ordine giudiziario viene diviso in due magistrature, quella requirente e quella giudicante, che saranno “governate” da due CSM differenti. 
Quel che è certo è che, l’unico ordine dimezzato o le due magistrature distinte finirebbero inesorabilmente per essere indebolite rispetto agli altri poteri. In natura, come nelle istituzioni, la divisione di un organismo unitario in due ne determina generalmente il ridimensionamento nei rapporti esterni. E, peraltro, questa limitazione è obiettivo dichiarato, almeno delle proposte che riprendono l’iniziativa dell’Unione delle camere penali italiane.
È bene dunque essere chiari, fin dalla terminologia: nei progetti in discussione alla Camera si persegue non la separazione delle carriere, ma la separazione delle magistrature.
 
2. La separazione delle carriere (e tanto meno delle magistrature) non è necessaria per attuare il modello accusatorio, né è imposta dall’art. 111 Cost.
Secondo la relazione al d.d.l. C. 1917 del Governo, con la proposta di riforma costituzionale si darebbe «attuazione alla separazione delle […] carriere in modo conforme alla struttura più coerente con le regole fondamentali del processo penale». D’altronde, il Ministro della Giustizia ha affermato che «la separazione delle carriere è consustanziale al processo accusatorio» e, nella relazione alle proposte di riforma di iniziativa parlamentare, si sostiene che la separazione delle carriere è «un obiettivo la cui realizzazione non è più prorogabile perché è previsto nella nostra Costituzione ed è quello proclamato dall’articolo 111».
Ebbene, mi pare che queste affermazioni – che riprendono una diffusa vulgata – non siano condivisibili.
Anzitutto, nel nostro modello processuale il pubblico ministero e il giudice sono già distinti in modo chiaro e netto sul piano funzionale. Questa diversificazione non richiede affatto una differenziazione anche sul versante ordinamentale. Sono due piani dissimili, che non devono trovare una necessaria simmetria e coincidenza.
In secondo luogo, bisogna essere molto schietti nell’affermare che la disputa tra accusatorio e inquisitorio risulta oggi quasi di tipo “teologico”, visti l’avvicinamento e l’ibridazione dei sistemi cui si è assistito negli ultimi decenni e l’affermazione a livello europeo – anche grazie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – di un “modello contraddittorio”.
È chiaro a tutti gli studiosi del processo penale – e soprattutto ai comparatisti – che non esiste un modello accusatorio in vitro verso il quale tendere. Per questo, suona un po’ ambiguo il continuo richiamo – anche da parte di una certa dottrina processuale penale – al modello accusatorio. Occorre essere più precisi. Conviene dire chiaramente che si guarda al modello americano.
Ma bisogna stare attenti al fascino delle semplificazioni e dire chiaramente come stanno le cose.
Da un lato, il dover essere del modello accusatorio americano ruota intorno al trial by jury e, quindi, all’istituto della giuria quale potente fattore di bilanciamento contro gli arbitrii del governo. Si dovrebbe, più che separare le carriere, introdurre l’istituto della giuria che decide a verdetto immotivato e ripensare integralmente il sistema delle impugnazioni. Ciò che richiederebbe la modifica dell’art. 111, comma 6 e comma 7, Cost. 
A me, francamente, non pare una prospettiva auspicabile, soprattutto in un contesto in cui soffiano forti i venti populisti. Preferisco di gran lunga un giudice togato che decide motivando e un controllo della sua decisione, con vaglio finale del giudice di legittimità.
Dall’altro lato, occorrerebbe chiarire che la realtà concreta di quel sistema – come ha riconosciuto la Corte suprema americana – è fatta di giustizia negoziata e non di processi, con il 97% dei casi federali e il 94% di quelli statali definiti attraverso l’ammissione di responsabilità dell’imputato.
Un sistema nel quale si assiste a quella che è stata recentemente definita «administratisation of criminal convictions», perché fondata sull’attribuzione di un ruolo preminente nella definizione della pena a organi amministrativi (quali la polizia e il prosecutor) e il ridimensionamento dei diritti dell’imputato. Altro che qualità della giurisdizione.
Infine, l’art. 111, comma 2, Cost., laddove parla di giudice terzo oltre che imparziale non postula necessariamente una differenza ordinamentale. È ben vero che questa disposizione ha avuto anche questa lettura; ma, secondo un’interpretazione consolidata nella giurisprudenza costituzionale, la formulazione dell’art. 111, comma 2, Cost. non avrebbe innovato sostanzialmente rispetto a quanto desumibile in precedenza dagli artt.  24 e 3 Cost. Avrebbe invece esplicitato un valore fondamentale che la Corte aveva desunto dal «principio del giusto processo in tema di garanzia dell'imparzialità del giudice.
L’endiadi indicherebbe la neutralità processuale del giudice rispetto alla regiudicanda: è necessario insomma «che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi»; in altre pronunce, si è sottolineata l’importanza di escludere che il giudice «possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda.
Come si vede, la piena attuazione del valore dell’imparzialità e della terzietà sancito dall’art. 111, comma 2, Cost. è compito del legislatore processuale. È ovviamente essenziale per perseguire tale valore la distinzione funzionale nel contesto processuale, mentre non c’entra lo status ordinamentale."

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